(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di seguito denominato decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresi', l'autorita' competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati. 2. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione: a) all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto; b) alle conseguenze di eventuali incidenti; c) alle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.