(Pubblicata  nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione

    1.  Al  fine  di  garantire  la  tutela  della  popolazione e dei
lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il
rilascio   del   nulla   osta   all'impiego  di  sorgenti  radiazioni
classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in
base  alle  condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  230  (Attuazione  delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e  96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e
successive  modificazioni,  qui di seguito denominato decreto, per le
pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresi',
l'autorita' competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono
essere consultati.
    2.  L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico
e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
      a) all'idoneita'  dell'ubicazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
radioprotezione,  delle  modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto;
      b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
      c) alle  modalita'  dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi.